172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
(art. 18 cpv. 1 LPers)
I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.
D’intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un’apposita indennità.