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Art. 52a

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 17 e 31 cpv. 5 LPers)

  1. Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.
  2. In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.
  3. Il servizio competente di cui all’articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell’inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l’assicurazione e l’obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.
  4. Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all’articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l’assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.
  5. I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

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