(art. 17 e 31 cpv. 5 LPers)
- Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.
- In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.
- Il servizio competente di cui all’articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell’inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l’assicurazione e l’obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.
- Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all’articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l’assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.
- I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.