(art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)1
| a. per il proprio matrimonio | 6 giorni |
|---|---|
| b. per il matrimonio di parenti | 1 giorno |
| c.2 . | |
| d.3 per le prime cure e l’organizzazione delle cure successive di malati all’interno della propria economia domestica o dei propri genitori, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia | il tempo necessario fino a 3 giorni per ogni evento |
| e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi | fino a 5 giorni per anno civile |
| f. per trasloco | 1 giorno per anno civile |
| g.4 per la conduzione e l’accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili | fino a 5 giorni per anno civile |
| h.5 per il reclutamento, l’ispezione e la consegna dell’equipaggiamento | il tempo necessario conformemente all’ordine di marcia |
| i. per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri | il tempo necessario |
| j.6 per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica | 5 giorni |
| k.7per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica | 1–3 giorni secondo l’impegno |
| l.8 per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro | il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata |
| m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati | 6 giorni su 2 anni civili |
| n.9 per attività in associazioni del personale | fino a 30 giorni previa intesa con le parti sociali |
| o. per l’esercizio di incarichi pubblici | fino a 15 giorni per anno civile. |
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777). ↩
Abrogata dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 22 set. 2021, approvata dal CF il 3 dic. 2021, con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 845). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF dell’11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809). ↩
Abrogato dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293). ↩
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