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Art. 56a

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale
  1. Per l’esercizio delle occupazioni accessorie da parte degli altri membri delle direzioni degli istituti si applica l’articolo 7a dell’ordinanza del 19 novembre 20031sul settore dei PF.
  2. Su richiesta il Consiglio dei PF decide in merito alla rinuncia totale o parziale alla consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie secondo l’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 dicembre 20032sulla retribuzione dei quadri.

Footnotes

  1. RS 414.110.3

  2. RS 172.220.12

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