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Art. 56b

172.220.113OPers PFLegislation From Independent Enterprises And Institutions1 gen 2002Fonte originale

(art. 21 cpv. 3 LPers)

  1. Nell’esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali o che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi.1
  2. In caso di dubbio decide il superiore gerarchico.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

  2. Introdotto dal n. I dell’O del Consiglio dei PF del 5 mar. 2020, approvata dal CF il 19 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3653).

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