(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)
- I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.
- Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:
- il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all’insaputa degli interessati;
- la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.
- I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell’adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.