(art. 4 cpv. 2 lett. d LPers)
- I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.
- Tutelano la dignità delle donne e dell’uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.