I giudici esercitano la loro funzione a tempo pieno o a tempo parziale.
Il Tribunale può, in casi motivati, autorizzare una modifica del grado di occupazione durante il periodo di carica, a condizione che la somma delle percentuali di occupazione rimanga complessivamente immutata.
L’Assemblea federale disciplina mediante ordinanza il rapporto di lavoro e la retribuzione dei giudici.
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