Salvo che la legge disponga altrimenti, la Corte plenaria, la Conferenza dei presidenti, la Commissione amministrativa e le corti deliberano, prendono le decisioni e procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.
In caso di parità di voti, quello del presidente decide; se si tratta di nomine o assunzioni, decide la sorte.
L’astensione è esclusa nelle decisioni prese in una procedura secondo gli articoli 31–36 o 45–48.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.