173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008Fonte originale
La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Il presidente del Tribunale amministrativo federale può partecipare alle sedute con voto consultivo.
La Conferenza dei presidenti è segnatamente competente per:
emanare direttive e regole uniformi per la procedura di circolazione, la redazione delle sentenze (citazioni, abbreviazioni e simili) e l’anonimizzazione delle sentenze medesime;
coordinare la giurisprudenza tra le corti, riservato l’articolo 25 LTAF (modifica della giurisprudenza e precedenti); se sono interessate soltanto singole corti, il coordinamento spetta ai rispettivi presidenti;
prendere posizione sui progetti di atti normativi;
inoltrare alla Commissione amministrativa proposte riguardanti la ripartizione delle cause conformemente all’articolo 24 capoverso 4;
nominare i membri della Commissione di redazione.
La Conferenza dei presidenti si costituisce autonomamente. In caso d’impedimento di un membro, va prevista una supplenza (art. 20 cpv. 2 LTAF).
La Conferenza dei presidenti può delegare singoli affari a uno o più dei suoi membri o al segretariato generale.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.