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Commenti: Art. 14a | Omnilex
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RTAF · Regolamento del Tribunale amministrativo federale
Art. 14a
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173.320.1
RTAF
Legislation The Federal Courts
1 giu 2008
Fonte originale
Il presidente della corte dirige la corte dal punto di vista amministrativo e organizzativo.
Egli è competente segnatamente per:
assicurare il coordinamento della giurisprudenza in seno alla corte;
vegliare all’adempimento degli obiettivi della corte;
vigilare affinché gli affari siano trattati in modo sollecito;
provvedere a una ripartizione equilibrata del carico di lavoro in seno alla corte;
convocare e presiedere le sedute dei membri della corte;
esercitare la funzione di superiore gerarchico del capo della cancelleria della corte;
svolgere tutte le altre mansioni amministrative e organizzative, sempreché esse non siano di competenza dell’insieme dei membri della corte.
Il presidente della corte è sgravato dall’attività giurisprudenziale nella misura in cui le attività presidenziali lo richiedono.
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