173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008Fonte originale
Le corti si compongono di due camere. Una suddivisione in più di due camere, o la rinuncia alla costituzione di camere, necessita dell’approvazione della Commissione amministrativa.
I giudici delle corti costituiscono le camere secondo l’articolo 19 LTAF; la costituzione necessita dell’approvazione della Commissione amministrativa.
Il presidente di corte è parimenti presidente di una camera. Il secondo presidente della camera è scelto dai giudici della corte giusta l’articolo 20 LTAF; la sua nomina deve essere approvata dalla Commissione amministrativa. Le camere possono inoltre designare un sostituto del presidente della camera.
La limitazione della durata della carica di un presidente di corte (art. 20 cpv. 3 LTAF) vale anche per i presidenti di camera. Allorquando uno di quest’ultimi è nominato presidente di corte, non è tenuto conto della durata della sua precedente carica di presidente di camera.
I presidenti di camera sono competenti per:
ripartire le cause tra i giudici ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2;
designare i collegi giudicanti secondo l’articolo 32 capoverso 1;
ordinare un dibattimento pubblico;
ordinare una deliberazione orale;
ordinare una deliberazione pubblica;
assegnare dei compiti ai cancellieri.
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