173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008Fonte originale
L’attribuzione di una causa ad una corte è determinata dalla natura della questione di diritto preponderante per la risoluzione della medesima.
Può essere derogato all’attribuzione delle cause prevista dall’articolo 23 e relativo allegato, se ciò è giustificato dalla natura dell’affare, dalla sua connessione con altri o da un’equa suddivisione del volume del lavoro.
I presidenti delle corti s’intendono sull’attribuzione delle cause nei casi di cui al capoverso 1 e 2. In caso di disaccordo, decide il presidente del Tribunale amministrativo federale.
La Commissione amministrativa, su proposta della Conferenza dei presidenti, può ripartire temporaneamente anche interi gruppi di cause, in deroga all’articolo 23 e relativo allegato, allo scopo d’equilibrare il volume del lavoro.
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