173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008Fonte originale
Il grado d’occupazione dei giudici è stabilito al momento dell’elezione da parte dell’Assemblea federale; in caso di modifica durante il periodo della carica, dalla Corte plenaria.
Una domanda di modifica del grado d’occupazione durante il periodo della carica va inoltrata alla corte alla quale il giudice è stato attribuito. Quest’ultima trasmette la domanda, con il suo preavviso, alla Commissione amministrativa a destinazione della Corte plenaria.
Non vi è alcun diritto alla modifica del grado d’occupazione.
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