173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008Fonte originale
I giudici che intendono esercitare un’attività al di fuori del Tribunale devono presentare una domanda d’autorizzazione alla propria corte.
La corte trasmette la domanda, con il proprio preavviso, alla Commissione amministrativa.
L’autorizzazione può essere rilasciata soltanto se l’attività, conto tenuto del tempo necessario al suo adempimento, non impedisce al giudice di dedicarsi pienamente ai suoi doveri d’ufficio. In ogni caso, devono essere rispettate le regole sull’incompatibilità (art. 6 LTAF).
Se un giudice a tempo pieno percepisce un’indennità per le attività al di fuori del Tribunale il cui totale, rimborso spese incluso, supera 10 000 franchi per anno civile, deve versare alla cassa del Tribunale l’importo che supera tale soglia.1
Footnotes
Introdotto dal n. I della Dec. del TAF del 30 ago. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 501). ↩
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