173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008Fonte originale
I cancellieri adempiono i compiti previsti dall’articolo 26 capoversi 1 e 2 LTAF.
Essi sono inoltre competenti per:
tenere i verbali dei dibattimenti e delle deliberazioni;
approntare e anonimizzare le sentenze destinate alla pubblicazione o ad essere consegnate a terzi;
comunicare per iscritto il dispositivo della sentenza nel caso di un dibattimento pubblico;
Il giudice dell’istruzione può autorizzare un cancelliere a firmare in suo nome una decisione incidentale d’importanza minore.
I presidenti delle corti possono conferire ai cancellieri compiti permanenti interni; è data loro segnatamente facoltà di designare fra i cancellieri un segretario presidenziale.
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