173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008Fonte originale
Una volta costituito, un collegio giudicante può essere modificato soltanto per motivi oggettivi importanti. L’articolo 31 capoversi 2–5 si applica per analogia.
La lingua del procedimento può essere cambiata in particolare a causa del carico di lavoro, nel rispetto dell’articolo 33a della legge federale del 20 dicembre 1968^1^sulla procedura amministrativa.
Se un membro del collegio giudicante è assente mentre la sentenza si trova in circolazione, questi è sostituito da un altro giudice se la durata presumibile dell’assenza lo richiede.
Il collegio giudicante non viene modificato se il membro assente si è già pronunciato in merito al progetto di sentenza nell’ambito della circolazione in corso o di una circolazione precedente. In caso di assenza di lunga durata o se la data del rientro non è prevedibile, il membro assente può essere sostituito.