173.320.1RTAFLegislation The Federal Courts1 giu 2008Fonte originale
L’attribuzione delle cause e la costituzione dei collegi giudicanti sono di competenza del presidente di corte, del presidente di camera e dei loro sostituti.
In casi motivati, in particolare in caso di assenza, tali competenze possono essere delegate a giudici della corte.
L’attribuzione delle cause e la costituzione dei collegi giudicanti possono essere delegate anche al segretario presidenziale o al personale della cancelleria della corte. Questi operano su istruzione e sotto il controllo dei giudici competenti secondo i capoversi 1 e 2. Se nell’attribuire le cause o costituire i collegi giudicanti si dispone di un margine di apprezzamento, la decisione spetta ai giudici competenti summenzionati.
Il presidente di corte o di camera è responsabile della corretta attribuzione delle cause e della regolare costituzione dei collegi giudicanti. Assicura inoltre la corretta applicazione del regolamento.
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