173.713.161ROTPFLegislation The Federal Courts1 gen 2011Fonte originale
La presidenza delle corti è disciplinata dall’articolo 56 LOAP.
La rappresentanza della presidenza delle corti è disciplinata dall’articolo 56 capoverso 2 LOAP.
Le funzioni che i testi tedesco e francese del CPP1attribuiscono rispettivamente alla/al «Präsidentin oder Präsident des betreffenden Gerichts» e al «président du tribunal», sono assunte dal presidente della corte interessata; quest’ultimo le può delegare al presidente del collegio giudicante.