A titolo eccezionale possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ad altri organismi internazionali:
- che collaborano strettamente con una o più organizzazioni intergovernative o istituzioni internazionali stabilitesi in Svizzera o con Stati per svolgere compiti che spettano per principio a queste organizzazioni, a queste istituzioni o a questi Stati;
- che svolgono una funzione decisiva in un ambito importante delle relazioni internazionali;
- che godono di un elevato grado di notorietà sul piano internazionale; e
- se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contributo essenziale all’adempimento del loro mandato.