A titolo eccezionale possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni a personalità che esercitano un mandato internazionale, se:
- il mandato è esercitato a tempo determinato ed è stato conferito loro da un’organizzazione intergovernativa, un’istituzione internazionale o un gruppo di Stati;
- sono di cittadinanza straniera;
- risiedono in Svizzera per la durata del mandato e precedentemente non erano domiciliati in Svizzera;
- non esercitano un’attività lucrativa; e
- la loro presenza in Svizzera è necessaria per l’adempimento del mandato internazionale loro affidato.