Per acquisto di fondi si intendono l’acquisto della proprietà, di un diritto di superficie, di un diritto di abitazione o dell’usufrutto su un fondo, nonché l’acquisto di altri diritti che procurano all’acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo, in particolare la locazione a lungo termine di un fondo qualora gli accordi pattuiti eccedano le relazioni d’affari usuali.
Un cambiamento di destinazione è equiparato a un acquisto.
Per fondi destinati a scopi ufficiali si intendono gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che sono utilizzati per l’adempimento delle funzioni ufficiali del beneficiario istituzionale.
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