I beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1 possono acquistare fondi per i loro bisogni ufficiali. La superficie non deve essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell’utilizzazione.
L’acquirente invia la propria richiesta al Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento), con copia all’autorità competente del Cantone interessato.
Consultata l’autorità competente del Cantone interessato, il Dipartimento verifica se l’acquirente è un beneficiario istituzionale di cui all’articolo 2 capoverso 1 e se l’acquisto è effettuato per scopi ufficiali; dopo di che emana una decisione. Una decisione positiva presuppone che le autorizzazioni necessarie, segnatamente i permessi di costruzione e le autorizzazioni in materia di sicurezza, siano state accordate dalle autorità competenti.
L’iscrizione nel registro fondiario di un acquisto di fondi ai sensi del capoverso 1 presuppone una decisione positiva conformemente al capoverso 3.
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