Le organizzazioni internazionali non governative (OING) si stabiliscono in Svizzera conformemente al diritto svizzero.
La Confederazione può facilitare lo stabilimento in Svizzera o le attività di una OING nei limiti del diritto applicabile. Può accordare a una OING gli aiuti finanziari o le altre misure di sostegno previste dalla presente legge.
Le OING possono beneficiare di misure previste da altre leggi federali, in particolare delle esenzioni fiscali menzionate nella legge federale del 14 dicembre 19901sull’imposta federale diretta e delle facilitazioni in materia di impiego di personale straniero previste dalla legislazione svizzera.
Le OING non fruiscono tuttavia di privilegi, immunità e facilitazioni ai sensi della presente legge.