Sono OING nel senso della presente legge le organizzazioni:
- costituite in forma di associazione o fondazione di diritto svizzero;
- che hanno come membri persone fisiche di differenti cittadinanze o persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale di differenti Stati;
- che esercitano un’attività effettiva in più Stati;
- che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica ai sensi dell’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 19901sull’imposta federale diretta;
- che collaborano con un’organizzazione intergovernativa o un’istituzione internazionale, per esempio quando dispongono di uno statuto di osservatore presso una simile organizzazione o istituzione; e
- la cui presenza sul territorio svizzero presenta un interesse particolare per la Svizzera.