accorda i privilegi, le immunità e le facilitazioni;
accorda gli aiuti finanziari e prende le altre misure di sostegno nei limiti dei crediti stanziati.
Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:
il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni;
lo statuto fiscale dei beneficiari di cui all’articolo 2;
lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera dei beneficiari istituzionali di cui all’articolo 2 capoverso 1, in materia di assicurazioni sociali svizzere;
il conferimento di aiuti finanziari e di altre misure di sostegno, fatta salva la competenza budgetaria dell’Assemblea federale;
la cooperazione con i Paesi limitrofi nell’ambito della politica di Stato ospite.
Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza:
di accordare privilegi, immunità e facilitazioni per una durata limitata;
di accordare aiuti finanziari limitati nel tempo, di finanziare conferenze internazionali in Svizzera e di accordare, per durate limitate, aiuti in natura conformemente (art. 20);
di incaricare le competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari conformemente all’articolo 20 lettera f.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.