L’adottando è personalmente e appropriatamene sentito dall’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.
L’audizione è messa a verbale.
L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
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