Se necessario, l’autorità cantonale cui compete la procedura d’adozione ordina che l’adottando sia rappresentato da un esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
La rappresentanza è ordinata in ogni caso se l’adottando capace di discernimento la chiede.
L’adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro il diniego di istituire la rappresentanza.
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