L’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione ordinaria, effettuata da un ufficio di revisione, se due dei valori seguenti sono oltrepassati per due esercizi consecutivi:
somma di bilancio di 10 milioni di franchi;
cifra d’affari di 20 milioni di franchi;
50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua.
L’associazione deve far verificare la sua contabilità mediante revisione limitata, effettuata da un ufficio di revisione, se un socio personalmente responsabile o tenuto ad eseguire versamenti suppletivi lo chiede.
Le disposizioni del Codice delle obbligazioni1sull’ufficio di revisione nell’ambito della società anonima si applicano per analogia.
Negli altri casi, gli statuti e l’assemblea sociale2possono disciplinare liberamente la revisione.