Se l’associazione è priva di uno degli organi prescritti o dell’elenco dei soci di cui all’articolo 61a o non dispone più di un domicilio legale presso la sua sede, un socio o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie.1
Il giudice può segnatamente assegnare all’associazione un termine per ripristinare la situazione legale e, se necessario, nominare un commissario.
L’associazione si assume le spese di queste misure. Il giudice può obbligarla a versare un anticipo alle persone nominate.
L’associazione può, per gravi motivi, chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2021 656; 2022 551;FF 2019 4539). ↩
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