Chi ha inviato un duplicato per l’accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.
Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:
che il duplicato inviato per l’accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
che l’accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.