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Commenti: Art. 1066 | Omnilex
Law
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Art. 1066
Art. 1065
Art. 1067
Art. 1066
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.
La copia deve riprodurre esattamente l’originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell’originale.
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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
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