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Commenti: Art. 1114 | Omnilex
Law
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Art. 1114
Art. 1113
Art. 1115
Art. 1114
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell’assegno bancario.
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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
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