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Commenti: Art. 1115 | Omnilex
Law
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Art. 1115
Art. 1114
Art. 1116
Art. 1115
220
CO
Federal Act
1 gen 1912
Fonte originale
L’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d’emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
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CO · Legge federale di complemento del Codice civile svizzero
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