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Das Gleichbehandlungsgebot nach Art. 1174 OR war hier gewahrt, weil sich kein Gläubiger gegen die Genehmigung/des Beschlusses ausgesprochen hat.
“Gli interessi comuni degli obbligazionisti appaiono essere sufficientemente tutelati (art. 1177 n. 3 CO). In particolare il principio d’uguaglianza di trattamento (art. 1174 CO) è rispettato. Nessun obbligazionista si è del resto opposto all’approvazione.”
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