L’ammontare nominale di cui il capitale azionario può essere aumentato con capitale condizionale non può eccedere la metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio.1
Il conferimento effettuato deve corrispondere almeno al valore nominale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109;FF 2017 325). ↩
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