L’assemblea generale può decidere di creare un capitale condizionale accordando agli azionisti, ai titolari di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari, ai lavoratori, ai membri del consiglio d’amministrazione della società o di altre società del gruppo o a terzi il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione e d’opzione).
Il capitale azionario aumenta senz’altro al momento e nella misura in cui i diritti di conversione o d’opzione sono esercitati e in cui gli obblighi di conferimento sono adempiuti in denaro o mediante compensazione.
Le disposizioni sull’aumento del capitale azionario con capitale condizionale sono applicabili per analogia anche nel caso in cui siano previsti obblighi di conversione o di acquisto.
Sono fatte salve le disposizioni della legge dell’8 novembre 19341sulle banche concernenti il capitale convertibile.