Al trasferimento del diritto valore registrato si applicano le regole stabilite nell’accordo sulla registrazione.
Se nei confronti del creditore di un diritto valore registrato è dichiarato il fallimento, è eseguito il pignoramento o è concessa la moratoria concordataria, sono giuridicamente vincolanti e hanno effetto nei confronti di terzi le disposizioni del creditore in merito al diritto valore registrato che:
sono state prese prima della dichiarazione di fallimento, dell’esecuzione del pignoramento o della concessione della moratoria concordataria;
sono diventate irrevocabili secondo le regole del registro di diritti valori o di un altro sistema di negoziazione; e
sono state effettivamente iscritte entro 24 ore nel registro di diritti valori.
Chi ha ricevuto in buona fede un titolo di credito prevale su chi ha ricevuto in buona fede, per lo stesso diritto, un diritto valore registrato.
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