Il debitore di un diritto valore registrato ha il diritto e l’obbligo di adempiere la prestazione unicamente nei confronti del creditore legittimato dal registro di diritti valori nonché dietro pertinente adeguamento del registro.
Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore legittimato dal registro di diritti valori, anche se il creditore legittimato non è quello effettivo.
Chi, qualora al momento dell’acquisto non gli sia imputabile mala fede o negligenza grave, acquista un diritto valore registrato da un creditore legittimato dal registro di diritti valori è tutelato nel suo acquisto anche se l’alienante non aveva la facoltà di disporre del diritto valore registrato.
Il debitore può opporre al credito fondato su un diritto valore registrato soltanto le eccezioni che:
sono dirette contro la validità della registrazione oppure desunte dal registro di diritti valori o dai dati aggiuntivi a esso correlati;
gli spettano personalmente contro l’attuale creditore del diritto valore registrato; o
sono dedotte dai suoi rapporti personali con un creditore anteriore del diritto valore registrato, quando quello attuale, acquistando il diritto valore registrato, abbia agito scientemente a danno del debitore.
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