Il consiglio d’amministrazione è l’organo direttivo superiore. È composto al massimo di cinque membri esperti in materia, ma indipendenti dal ramo professionale della revisione.
I membri sono nominati per una durata di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.
Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d’amministrazione e designa il presidente.
I membri del consiglio d’amministrazione adempiono i loro compiti e obblighi con la massima diligenza e tutelano in buona fede gli interessi dell’autorità di sorveglianza.
Il Consiglio federale può revocare uno o più membri del consiglio d’amministra-zione per motivi importanti.
Il Consiglio federale stabilisce le indennità dei membri del consiglio d’ammini-strazione. All’onorario dei membri del consiglio d’amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con essi si applica l’articolo 6a capoversi 1–4 della legge del 24 marzo 20001sul personale federale (LPers).