Il consiglio d’amministrazione ha i compiti seguenti:
- emana il regolamento di organizzazione dell’autorità di sorveglianza;
- fissa gli obiettivi strategici dell’autorità di sorveglianza, li sottopone per approvazione al Consiglio federale, al quale riferisce annualmente sul loro adempimento;
- emana le ordinanze delegate all’autorità di sorveglianza;
- prende i provvedimenti organizzativi necessari per tutelare gli interessi dell’autorità di sorveglianza e per evitare conflitti d’interesse;
- stipula il contratto di affiliazione alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e lo sottopone per approvazione al Consiglio federale;
- stabilisce la composizione, la procedura di nomina e l’organizzazione dell’organo paritetico per l’istituto di previdenza;
- decide in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore; la costituzione e lo scioglimento del rapporto di lavoro del direttore sono subordinati all’approvazione del Consiglio federale;
- decide, su proposta del direttore, in merito alla costituzione, alla modifica e allo scioglimento del rapporto di lavoro degli altri membri della direzione;
- sorveglia la direzione;
- provvede ad approntare un sistema di controllo interno e di gestione dei rischi confacente all’autorità di sorveglianza;
- decide in merito all’utilizzazione delle riserve;
- adotta il preventivo;
- elabora e adotta per ogni esercizio un rapporto di gestione; sottopone per approvazione al Consiglio federale il rapporto di gestione riveduto; presenta al contempo al Consiglio federale una proposta di discarico e pubblica il rapporto di gestione una volta approvato.