221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
Un’impresa di revisione sotto sorveglianza statale è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a titolo di responsabilità civile per il controllo di società di interesse pubblico, ha stipulato un’assicurazione per danni patrimoniali o garanzie finanziarie equivalenti.
La copertura assicurativa annua in caso di danni patrimoniali deve essere pari almeno agli importi seguenti:
5 milioni di franchi se l’onorario per la revisione è superiore a 20 milioni di franchi;
2 milioni di franchi se l’onorario per la revisione è compreso fra 10 e 20 milioni di franchi;
1 milione di franchi in tutti gli altri casi.
Sono determinanti tutti gli onorari che l’impresa di revisione sotto sorveglianza statale ha registrato nel suo ultimo conto annuale approvato, per servizi di revisione forniti a società di interesse pubblico.
Il capoverso 2 lettera c si applica alle imprese di revisione sotto sorveglianza statale che non hanno registrato alcun onorario versato da società di interesse pubblico.
In singoli casi l’autorità di sorveglianza può aumentare l’importo di copertura se non è adeguato all’attività commerciale, ai rischi a essa connessi e alla gestione dei rischi.
L’autorità di sorveglianza determina nei singoli casi quali garanzie finanziarie sono da considerare equivalenti ai sensi del capoverso 1.
L’impresa di revisione sotto sorveglianza statale deve comunicare immediatamente all’autorità di sorveglianza ogni modifica del contratto di assicurazione. L’obbligo di comunicazione vale per analogia anche per le garanzie finanziarie equivalenti.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.