221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 11d –11f , compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell’informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:1
il perfezionamento comprende gli ambiti di verifica definiti per ogni ambito di vigilanza ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 5 novembre 20142sugli audit dei mercati finanziari;
i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un’ora;
ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone;
3 per i corsi svolti in forma virtuale asincrona è effettuato un controllo dell’apprendimento.
È computata l’effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.
Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 1 dell’O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633). ↩