221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
L’autorità di sorveglianza riconosce un regolamento d’esame se:
permette di verificare le conoscenze delle disposizioni giuridiche e amministrative svizzere necessarie a fornire i servizi di revisione previsti dalla legge; e se
l’esame è proposto nelle lingue ufficiali della Confederazione; il regolamento può prevedere come ulteriore lingua d’esame anche l’inglese.
L’autorità di sorveglianza può emanare ulteriori prescrizioni, segnatamente in merito al contenuto del regolamento d’esame.
L’autorità di sorveglianza può elaborare essa stessa un regolamento di esame e svolgere esami.
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