221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
Le società di audit che controllano esclusivamente intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD1(art. 11a cpv. 2) devono soddisfare le condizioni di abilitazione di cui all’articolo 11b lettera a entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
Gli auditor responsabili che alla data dell’entrata in vigore della presente modifica dispongono di un’abilitazione rilasciata dalla FINMA oppure operano per un organismo di autodisciplina ai sensi della LRD devono soddisfare le condizioni riguardanti le ore di verifica negli ambiti di vigilanza degli articoli 11d capoverso 2 lettera a, 11e capoverso 2 lettera a, 11f capoverso 2 lettera a, 11g capoverso 2 lettera a e 11j entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
Le domande di abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica non sono ancora state oggetto di una decisione della FINMA sono giudicate dall’autorità di sorveglianza secondo il nuovo diritto.