221.302.3OSRevFederal Council Ordinance1 set 2007Fonte originale
Le imprese di revisione con sede all’estero sono abilitate quali imprese di revisione sotto sorveglianza statale se:
soddisfano le condizioni di cui all’articolo 9 LSR o condizioni equivalenti; e
garantiscono l’adempimento degli obblighi d’informazione e di notificazione nonché l’accesso ai propri locali all’autorità di sorveglianza svizzera.
Le imprese di revisione estere che forniscono servizi di revisione in base al diritto svizzero a società svizzere di interesse pubblico sottostanno alla sorveglianza dell’autorità svizzera.
Le imprese di revisione estere che nello Stato della sede sono assoggettate o possono assoggettarsi spontaneamente a un’autorità di sorveglianza estera riconosciuta dal Consiglio federale non sono abilitate in Svizzera quali imprese di revisione sotto sorveglianza statale.1
Se l’assoggettamento nello Stato della sede diventa possibile dopo l’abilitazione in Svizzera, l’impresa di revisione deve notificarlo all’autorità di sorveglianza svizzera. L’autorità di sorveglianza svizzera impartisce all’impresa di revisione un termine ragionevole per l’abilitazione nello Stato della sede.2
Footnotes
Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° ott. 2017 (RU 2017 4863). ↩
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