Chi mette lecitamente a disposizione un’opera audiovisiva in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un compenso all’autore dell’opera.
Non è dovuto alcun compenso se:
l’autore o i suoi eredi gestiscono personalmente il diritto esclusivo di messa a disposizione; o
l’opera audiovisiva è:
1. una presentazione aziendale, un filmato industriale, un filmato pubblicitario o promozionale, un videogioco, un’opera degli organismi di diffusione creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione o un’altra opera giornalistica creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione,
2. un’opera d’archivio degli organismi di diffusione (art. 22a ),
3. un’opera orfana (art. 22b ).
Il diritto al compenso è intrasmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusivamente agli autori; sostituisce il compenso per l’utilizzazione autorizzata contrattualmente dell’opera audiovisiva. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.
L’autore di un’opera audiovisiva prodotta da una persona che non ha domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto se anche il Paese nel quale è stata prodotta l’opera audiovisiva riconosce all’autore, per la messa a disposizione di quest’ultima, un diritto al compenso soggetto a gestione collettiva.
Il presente articolo non è applicabile alla musica contenuta in opere audiovisive. L’autore di un’opera musicale ha diritto a un’equa parte del prodotto dei suoi diritti esclusivi soggetti a gestione collettiva.
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