Un’opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione dell’opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.
Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.
Le riproduzioni secondo il capoverso 1 e quelle allestite in virtù di una limitazione legale del diritto d’autore prevista in un altro Paese possono essere importate o esportate se:
sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e
sono state ottenute da un’organizzazione senza scopo di lucro che contempla tra le sue attività principali la fornitura ai disabili di servizi di insegnamento, formazione pedagogica, lettura adattiva o accesso all’informazione.
L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un’opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell’allestimento di singoli esemplari.
Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.
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