Le biblioteche, gli istituti d’insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi, pubblici o accessibili al pubblico, possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari d’opera presenti nei loro fondi all’interno degli elenchi utili ai fini della repertoriazione e della diffusione dei loro fondi, sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere.
Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti:
a. per le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche:
1. la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione,
2. il titolo,
3. il frontespizio,
4. l’indice e la bibliografia,
5. le pagine di copertina,
6. i riassunti di opere scientifiche;
b. per le opere musicali e altre opere acustiche nonché per le opere cinematografiche e altre opere audiovisive:
1. la copertina, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione,
2. un estratto reso pubblicamente accessibile dai titolari dei diritti,
3. un estratto di breve durata a bassa risoluzione o in formato ridotto;
c. per le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica, nonché per le opere fotografiche e altre opere visive: la veduta generale dell’opera, sotto forma di immagine in formato ridotto e a bassa risoluzione.
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