Se l’opera è stata creata da più persone (art. 7), la protezione si estingue:
50 anni dopo la morte dell’ultimo coautore superstite per i programmi per computer;1
70 anni dopo la morte dell’ultimo coautore superstite per ogni altro genere di opere.2
Se i singoli contributi possono essere disgiunti, la protezione dei contributi utilizzabili singolarmente si estingue 50, rispettivamente 70 anni dopo la morte dell’autore.3
Per calcolare la durata di protezione delle pellicole cinematografiche e di altre opere audiovisive è presa in considerazione soltanto la data di morte del regista.
Footnotes
Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58, cpv. 1, LParl –RS 171.10 ). ↩
Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58, cpv. 1, LParl –RS 171.10 ). ↩
Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58, cpv. 1, LParl –RS 171.10 ). ↩
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